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I requisiti di un assegno bancario

L'assegno bancario si compone di due parti:

  1. la matrice o madre che rimane attaccata al libretto che la banca rilascia al cliente; la matrice serve solo per effettuare annotazioni per memoria del correntista, quali la somma disponibile prima dell'emissione dell'assegno, il suo importo, il beneficiario dell'assegno, la causale del pagamento, la somma resi­dua dopo l’emissione;

  2. l'assegno vero e proprio o figlia, che è il titolo di credito che viene posto in
    circolazione, e di cui si esaminano ora i requisiti.

L'assegno bancario possiede alcuni requisiti obbligatorì richiesti dall'art. 1 del R.D. n. 1736/33 ed altri requisiti resi opportuni dalla notevole diffusione di tale strumento di pagamento.

Requisiti obbligatori

• La denominazione di assegno bancario (chèque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto. Tale requisito risulta prestampato sul titolo.

• L'ordine incondizionato di pagare una somma determinata. Anche tale requisito risulta prestampato.

• L'importo espresso in cifre e lettere. In caso di mancata coincidenza tra i due importi prevale quello scritto in lettere.

• Il nominativo del trattario, ossia il nome della banca presso la quale il traente possiede i fondi disponibili. Tale nominativo risulta già prestampato sull'assegno.

• Il luogo di pagamento, ossia la Località in cui la banca è ubicata. Questo requisito è particolarmente importante nelle banche che possiedono numerose filiali e risulta già prestampato sul titolo.

• Il luogo e la data di emissione, ossia la località e la data in cui l'assegno viene emesso. In mancanza del luogo l'assegno si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

• La sottoscrizione del traente, ossia del soggetto che emette l'assegno.

Requisiti aggiuntivi

• Il numero di conto corrente del traente, che risulta prestampato sul titolo o apposto con timbro a perforazione.

• Il numero dell'assegno bancario, che serve ad identificare singolarmente i vari assegni in circolazione. Risulta prestampato sul titolo.

• Le cifre magnetiche, prestampate sul titolo, che rivestono l'importante funzione di agevolare il trattamento contabile degli assegni da parte delle banche, attraverso la lettura ottica dei seguenti elementi:

  1. numero dell'assegno;

  2. numero attribuito alla banca trattaria da parte dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana);

  3. numero identificativo dello sportello bancario sul quale l'assegno risulta tratto, numero che prende il nome di Codice di Avviamento Bancario (CAB).

Va rilevato che sotto l'aspetto fiscale l'assegno bancario risulta normalmente esente da imposta di bollo dal 1° gennaio 1994. Tuttavia è prevista una imposta di bollo pari a 1,50 euro per ciascun modulo di assegno, per chiunque faccia richiesta di un vecchio libretto su cui non sia prestampata la clausola “Non trasferibile”.

L’introduzione di questa normativa, entrata in vigore il 19 gennaio 2007, ha lo scopo di incentivare l’utilizzo di assegni non trasferibili per ridurre il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco.

Come si può notare l'emissione di un assegno risulta particolarmente agevole per il traente, dovendo egli indicare solo i seguenti elementi:

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