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Il pagamento e il mancato pagamento

L'assegno bancario è pagabile dalla banca trattaria a vista, ossia all'atto della presentazione per l'incasso da parte del legittimo proprietario (portatore).

La legge prevede che l'assegno debba essere presentato al pagamento:

-   entro 8 giorni dalla data dismissione, se l'assegno è pagabile su piazza, ossia
Nello stesso Comune di emissione del titolo;

-   entro 15 giorni dalla data di emissione, se l'assegno è pagabile fuori piazza,
ossia in Comune diverso da quello di emissione.

Nel caso di presentazione al pagamento in epoca successiva, ai termini suddetti possono verificarsi due situazioni:

-   se l'assegno risulta coperto, vale a dire se sul conto corrente del traente vi sono sufficienti fondi disponibili, la banca procede al regolare pagamento;

-   se l'assegno risulta scoperto, il legittimo proprietario dell'assegno non può far protestare il titolo insoluto.

L'assegno dovrebbe essere presentato per il pagamento dal portatore presso lo sportello della banca trattaria, la quale, verificata la regolarità del titolo e l'esistenza di fondi disponibili sul conto corrente del traente, procede a corrispondere al portatore l'importo riportato sul titolo.

Tuttavia nella maggior parte dei casi, per ragioni di comodità, il portatore dell'assegno procede all'incasso non presso lo sportello della banca trattaria, ma presso la propria banca. In questo caso la banca del portatore:

  1. accredita in via provvisoria al portatore l'importo dell'assegno alla condizione
    "Salvo buon fine";

  2. richiede alla banca trattaria il pagamento dell'assegno; questa procede a trasferire i fondi necessari dal conto corrente del traente alla banca del portatore;

  3. rende definitivo l’accredito al portatore, mentre in caso di mancato pagamento addebita al portatore l'importo in precedenza accreditato.

Il mancato pagamento dell'assegno, legato all'insufficienza di fondi disponibili sul conto corrente bancario del traente rispetto all'importo del titolo, comporta conseguenze analoghe a delle cambiali insolute, con la differenza che, mancando la firma sul titolo della banca trattaria, il legittimo possessore può esercitare solo l’azione esecutiva di regresso verso il traente, verso i giranti o i loro eventuali avallanti. Non può invece esercitare l'azione esecutiva diretta verso la banca trattaria.

A tale proposito si ricorda che l'azione di regresso può essere consentita solo mediante il preventivo protesto dell'assegno, vale a dire mediante la solenne constatazione di mancato pagamento redatta da un pubblico ufficiale. Il protesto può essere eseguito solo non oltre il primo giorno feriale successivo allo scadere dei termini, già visti, previsti per la presentazione del titolo al pagamento.

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